Elezioni Trasparenti
L’art.1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha stabilito l’obbligo per i partiti, i movimenti politici e le liste partecipanti alle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, regionali e amministrative, di pubblicare entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni nel proprio sito internet ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.
Il successivo comma 15 prevede che, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, in apposita sezione, denominata “Elezioni trasparenti”, del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati di ciascun partito, movimento politico o lista, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l’elezione.
Per quanto sopra, si pubblicano nella presente sezione i link ai siti internet delle liste dei candidati a consigliere provinciale ove sono pubblicati i curriculum vitae e i certificati del casellario giudiziale.