Professioni Turistiche e Tariffe

Ai sensi della Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9/2006 "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" - Titolo III – dall'articolo 46 all'articolo 57.

 Le PROFESSIONI TURISTICHE, così come definite dall'articolo 46 della L.R. n. 9/2006, sono:

  • Guida turistica (comma 1)

  • Accompagnatore turistico (comma 2)

  • Tecnico di comunicazione e marketing turistico (comma3)

  • Guida Naturalistica o ambientale escursionistica (comma 4).

ABILITAZIONE, articolo 47. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione che si consegue mediante il superamento del relativo esame di idoneità.

ESAMI DI ABILITAZIONE, articolo 49. Le Province approvano almeno ogni due anni il bando d'esame per l'esercizio delle professioni turistiche, secondo i criteri e le modalità stabiliti con delibera della Giunta Regionale del 29/06/2007 n. 725 che stabilisce anche i programmi d'esame di ciascuna professione. Sono pertanto abilitati i candidati che conseguono la specifica idoneità mediante il superamento del relativo esame.

TITOLI ABILITANTI, articolo 47, comma 4. Equivalgono all'abilitazione per l'esercizio della professione di Guida turistica e di Accompagnatore turistico i titoli abilitanti di cui alla deliberazione succitata (delibera di Giunta Regionale n. 725 del 29/06/2007).

ELENCHI PROFESSIONALI, articoli n. 53 e n. 54 comma 1.

La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento annuale degli Elenchi professionali. L'esercizio della professione è subordinato alla comunicazione di inizio di attività che va presentata anche al Comune di residenza o di domicilio; deve altresì presentarsi alla Provincia e al Comune di residenza o di domicilio la comunicazione di cessazione dell'attività. Ai fini dell'AGGIORNAMENTO degli elenchi professionali, i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare ogni anno, entro il 31 di gennaio, ai Comuni e alle Province competenti per territorio, l'effettivo esercizio della professione. La mancata presentazione della dichiarazione di esercizio effettivo della professione comporta il non inserimento negli elenchi divulgativi degli abilitati, ossia in quegli elenchi che, annualmente aggiornati, sono resi pubblici. La cancellazione è disposta per decesso o per reiterata applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 57, L.R. 9/2006, oltre che per esplicita richiesta dell'interessato.

TARIFFE PROFESSIONALEarticolo 54, comma 2. Per le tariffe deve farsi riferimento a quelle applicate ogni anno dalle associazioni di categoria; ai fini di informazione turistica, le associazioni di categoria comunicano, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla Regione e alle Province, le tariffe che si intendono praticare l'anno successivo.

DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO, articoli n. 64, n. 65 e n. 66, Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9/2006 "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo".

Tariffe professionali

Elenchi soggetti abilitati professioni turistiche

Guida Turistica   Download
Accompagnatore Turistico   Download
Tecnico di Comunicazione e Marketing Turistico   Download
Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica   Download

 

COMUNICAZIONE DI EFFETTIVO ESERCIZIO DA PRESENTARE ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO (L.R. n. 9/2006 e D.G.R.M. del 29/06/2007 n. 725)

Entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini dell'aggiornamento annuale degli elenchi professionali divulgativi, i soggetti iscritti devono presentare alla Provincia di Fermo e al Comune di residenza o domicilio, la comunicazione di effettivo esercizio della professione turistica. Il modello di dichiarazione di effettivo esercizio dell’attività che dovrà essere compilato in ogni sua parte (allegando anche copia dell'abilitazione rilasciata dalla Provincia presso cui si è sostenuto l'esame), dovrà essere rispedito entro e non oltre la data di scadenza prevista dalla normativa, al seguente indirizzo: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO, SERVIZIO TURISMO, Viale Trento, 113 - 63900 Fermo.

Modulistica


INFORMATIVA CIRCA IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO, AI SENSI DELLA L.R. 11/07/2006, N. 9 E DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONE MARCHE N. 725 DEL 29/06/2007, TITOLO 2 PUNTO 2.2.

 DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO ai sensi della Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" e della delibera della Giunta Regione Marche n. 725 del 29/06/2007, titolo 2 punto 2.2.    

  • Domanda in bollo del valore di € 14,62, da indirizzare al Dirigente del Servizio Turismo della Provincia di Fermo – Viale Trento n.113 – 63023 Fermo, con la quale si richiede il rilascio dell'attestato e l'iscrizione nell'elenco degli Accompagnatori Turistici della Provincia di Fermo;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale si dichiara, oltre ai dati anagrafici, di aver conseguito la laurea in materia turistica o titolo equipollente e di aver superato i seguenti esami: geografia del turismo, diritto pubblico dell'economia, diritto dei trasporti, organizzazione turistica, legislazione del turismo, idoneità alla lingua inglese;
  • Fotocopia del certificato di laurea rilasciato dall'Università, ove risultano gli esami dichiarati nell'autocertificazione;
  • n. 2 foto tessera di cui una autenticata (la fotografia può essere autenticata presso l'Ufficio Turismo);
  • fotocopia di un documento d'identità (avanti e retro) in corso di validità;
  • versamento di € 75,00 sul C/C intestato a "Amministrazione Provinciale Fermo,  Servizio Tesoreria"  presso la Carifermo (filiale di piazza Mascagni, Fermo) mediante: IBAN IT86P0615069459T20300051673
  • n. 1 marca da bollo del valore di € 14,62, che verrà applicata sull'attestato d'abilitazione;
  • liberatoria dati personali.

Successivamente al rilascio dell'attestato e all'iscrizione nell'elenco degli Accompagnatori Turistici si dovrà procedere alla denuncia di inizio attività ed effettivo esercizio della professione da presentare al Comune di residenza o di domicilio dell'abilitato e alla Provincia di Fermo ed alla liberatoria dei dati personali ai fini dell'aggiornamento degli elenchi divulgativi.  

Normativa

Di seguito si elencano alcuni riferimenti normativi in materia turistica:

  1. Legge 29 marzo 2001, n. 135 - "Riforma della legislazione nazionale del turismo"
  2. Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 - "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"
  3. Legge Regionale 3 aprile 2002, n. 3 - "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale"
  4. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229" (Titolo IV, Capo II, Servizi Turistici – dall'art. 82 all'art. 100)
  5. Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - "Legge quadro sulle aree protette" (da aggiungere alle altre quattro leggi solo per la figura professionale di Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica)
  6. DGR 1522 - individuazione siti riservati Guide Turistiche Abilitate (scarica)
  7. Codice del Turismo allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79
Ultima modifica 19/gen/2016
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