Classificazione strutture ricettive

Quinquennio 2011 – 2015

 La classificazione prevista dalla Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” è suddivisa nelle seguenti tipologie: alberghi,  residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi nonché quelle all’aria aperta come villaggi turistici e campeggi.

Detta classificazione regolamenta l’attività esercitata all’interno di esse.

Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:

 

  • alberghi: sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite. (da 1 a 5 stelle)

 

  • residenze turistico-alberghiere: sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto cottura. (da 2 a 4 stelle)

 

  • alberghi diffusi: sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall’edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali, compreso l’eventuale servizio di ristorazione.

 

Le strutture ricettive all’aria aperta si distinguono in:

 

  • villaggi turistici: sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. (da 2 a 4 stelle)

 

  • campeggi: sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento. (da 1 a 4 stelle) 

 

  • campeggio di transito: i campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore. 

 

  • Centro vacanze: i campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione. (da 1 a 4 stelle) 

 

Alberghi n. 56 – RTA n.6 – Campeggi n.16 – Villaggi turistici n.7

 

Di cosa si tratta:

Si tratta di attribuire la classificazione obbligatoria della struttura ricettiva ad una delle tipologie di strutture sopra dette tramite caratteristiche determinate dalla Giunta Regionale (art. 13 L.R. 9/2006).

Con queste norme, redatte secondo criteri e metodologie rispondenti alla realtà e alle esigenze del mercato turistico, ci si pone l’obiettivo del miglioramento qualitativo delle strutture e dei servizi.

A chi è rivolta:

È rivolta a tutti coloro che intendono avviare un’attività ricettiva nelle categorie sopra specificate o rinnovare quella già in possesso per il quinquennio 2011/2015.

 

Come:

Per ottenere la classificazione occorre presentare domanda alla Provincia compilando appositi modelli.


Tempi:

  1. entro il 30 giugno dell’anno di scadenza del quinquennio (2010) di classificazione il titolare o il gestore della struttura ricettiva invia alla Provincia, la richiesta (completa di allegati).
  2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia può richiedere ulteriori elementi di valutazione, nonché accertare d’ufficio i dati indispensabili per l’attribuzione della classifica.
  3. La Provincia provvede, quindi, alla classificazione entro il 31 dicembre successivo.

 

Comunicazioni:

il provvedimento di classificazione è notificato agli interessati, comunicato all’Ufficio Turismo della Regione, al Comune, e pubblicato sul BUR.

 

I moduli sono scaricabili nella sezione modulistica del servizio

Ultima modifica 26/mag/2010
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