Bed and Breakfast
Il Bed and Breakfast costituisce ormai nelle Marche un importante segmento dell’offerta turistica integrata della Regione. Il B&B, precedentemente disciplinato dalla legge regionale n. 8/2000, ed ora normato come tutte le altre tipologie turistiche dal nuovo testo unico sul turismo L.R. n. 9 del 2006 ha suscitato e continua a riscuotere un notevole interesse da parte dei marchigiani che hanno a disposizione uno strumento nuovo per operare nel turismo.
Riguardo ai requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi per i locali da adibire al servizio di alloggio e prima colazione – sotto riportati – si sottolineano alcuni aspetti particolari: la dimora o residenza sotto lo stesso tetto o nelle vicinanze (la legge precisa non più di 200 mt), la saltuarietà dell’attività (sono obbligatori uno o più periodi di interruzione), la limitazione dell’attività a non più di tre camere , la gestione dell’attività nell’ambito del nucleo familiare, l’esclusione della costituzione in impresa per svolgere l’attività di Bed and Breakfast.
Inoltre per rafforzare il fatto di favorire un’accoglienza quasi “amicale”di quello che non sarà quindi solo un cliente, ma più che altro un ospite, la legge prescrive che venga servita una prima colazione costituita per la maggior parte (la legge precisa il 70%) di prodotti tipici, che raccontino le Marche anche con gli odori e i sapori.
Art.34 della L.R. n.9/2006 – Bed and Breakfast –
1. L’offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una denuncia di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l’attività non è esercitata.
2. L’attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività.
5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle attività di cui al presente articolo.
6. Coloro che esercitano l’attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l’uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l’attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.
7. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
8. L’esercizio dell’attività di bed and breakfast non costituisce attività d’impresa.
Si allegano:
Piccolo vademecum B&B
Denuncia inizio attività (da inviare al Comune competente)
Modello COM/B&B (da allegare alla denuncia di inizio attività)