In data odierna il Presidente della Provincia di Fermo Fabrizio Cesetti ha depositato al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche un atto - che verrà discusso nella prossima seduta dell’11 ottobre - affinché lo stesso CAL chieda alla Regione, qualora l’art 12 del D.L. 93/2013 (che prevede il commissariamento delle Province alla scadenza degli attuali mandati) venga convertito in legge, di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione dell’illegittimità del citato articolo per violazione degli articoli 1, 5, 48, 77 e 114 della Costituzione e così consentire il rinnovo democratico degli organi elettivi delle Province nel turno elettorale amministrativo previsto per la primavera 2014.

“Comunque vada a finire la questione - rimarca il Presidente Cesetti - pretendiamo che la Provincia di Fermo e le Province di Ascoli Piceno, Pesaro-Urbino ed Ancona vadano al voto alle prossime elezioni, ritenendo inaccettabile, specialmente dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale, la previsione del loro commissariamento alla scadenza. E questa volta la Regione Marche non potrà sottrarsi dall’investire la Corte Costituzionale, perché non si tratta soltanto di mantenere o meno le Province, ma sono in discussione i principi fondamentali della democrazia rappresentativa”.

REGIONE MARCHE

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Consiglio delle Autonomie Locali,

VISTO l’art. 12 D.L. 14 agosto 2013 n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, pubblicato nella G.U. 16 agosto 2013 n. 191;

VISTO  il Disegno di Legge AC. 1540  “Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;

APPRESO che è in corso l’esame presso le Commissioni della Camera dei Deputati del citato Disegno di legge di conversione del D.L. n. 93/13;

RITENUTO che il suddetto art. 12 D.L. 93/13 prevede:

1) la conferma dei provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari nelle amministrazioni provinciali disposti in applicazione dell’art. 23 del decreto salva Italia, dichiarato incostituzionale con la sentenza 220/2013;

2) la proroga dei commissariamenti in essere fino al 30 giugno 2014;

3) il commissariamento degli Enti i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

RITENUTO che tali previsioni - peraltro inserite in un decreto legge contenente disposizioni di carattere non omogeneo e quindi in contrasto con l’art. 77 Cost. come più volte deciso dalla Corte Costituzionale - presentano evidenti e marcati profili di violazione della Carta Costituzionale;

CONSIDERATO che la norma proposta risulta in palese contrasto anche con il contenuto della sentenza n. 220/2013 della Corte Costituzionale secondo cui lo strumento del decreto legge non è utilizzabile per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative, come è, senza dubbio, la negazione della possibilità di rinnovo degli organi di governo nel primo turno utile di elezioni amministrative stabilita nel provvedimento in esame;

CONSIDERATO, inoltre, che la proroga dei Commissariamenti è illegittima, poiché  è fissata al 30 giugno 2014 proprio per impedire la convocazione dei comizi elettorali per il turno elettorale primaverile del 2014 che può svolgersi nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno (il turno annuale ordinario previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182);

CONSIDERATO, altresì, che con il Decreto Legge si prorogano oltre i termini previsti dalla legge le gestioni commissariali che traggono la loro fonte di legittimazione in norme dichiarate incostituzionali, in palese contrasto con i principi di democrazia e autonomia sanciti dagli articoli 1, 5, 48 e 114 della Costituzione che configurano le Province come Istituzioni costitutive della Repubblica, enti esponenziali delle loro comunità territoriali i cui organi devono essere eletti dal popolo;

RILEVATO che appartiene al concetto di governo politico del territorio il collegamento con gli istituti della rappresentanza politica fondata sulla elezione a suffragio universale diretto: da questo deriva che le Province sono Enti equiordinati ai restanti soggetti del policentrismo autonomistico da cui discende l’incostituzionalità della sospensione sine die delle elezioni per il ripristino degli organi elettivi;

CONSIDERATO, infine, che lo scioglimento e la sospensione prolungata del rinnovo democratico degli organi è un evento straordinario che può trovare legittimazione soltanto in casi tassativi previsti dalla legge, del tutto insussistenti nelle previsioni contenute nel citato decreto legge;

RITENUTO CHE:

la Regione è legittimata a promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza  di legge ex art. 127, comma 2° Cost., per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni del D.L. 93/2013;

la Regione è legittimata a proporre l’impugnativa non solo per la lesione diretta subita dalle norme contestate, ma anche per la lesione delle prerogative costituzionali delle Province e che, più volte, la Corte Costituzionale si è pronunciata nel senso di ammettere censure relative a compressione di sfere di attribuzione provinciale o degli altri enti locali istituiti dall’art. 114 della Cost., da cui derivi una compressione dei poteri delle Regioni;

non può essere revocato in dubbio che sussista tale vizio nella fattispecie di che trattasi laddove le conseguenze dell’art. 12 sono evidenti per le Province marchigiane: la Provincia di Ancona, da tempo commissariata, non riuscirà a rinnovare democraticamente gli organi a distanza di quasi tre anni dal commissariamento e un Commissario gestirebbe, a decorrere dalla scadenza naturale del 2014, la Provincia di Fermo, la Provincia di Ascoli Piceno e la Provincia di Pesaro Urbino creando un insanabile vulnus alla democrazia rappresentativa;

VISTO che la Legge Regionale 10/04/2007 n. 4, all’art. 11, comma 7, statuisce che “Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell’autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 134 della Costituzione”;

tanto premesso,

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 7, Legge Regionale 10/04/2007 n. 4, che il Presidente della Giunta Regionale delle Marche, qualora l’art. 12 D.L.  93/2013 venga convertito in legge, promuova la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione, previa sospensiva dell’esecuzione, dell’illegittimità costituzionale del citato art. 12 del D.L. 93/2013 per violazione degli articoli 1, 5, 48, 77 e 114 della Costituzione e così consentire il rinnovo democratico degli organi elettivi delle Province nel turno elettorale amministrativo della primavera 2014.

Fermo-Ancona, li 20 Settembre 2013

Il Presidente della Provincia di Fermo - Fabrizio Cesetti