TITOLO I° PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 (La Provincia)
1. La Provincia di Fermo, è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi generali, ne promuove e ne coordina lo sviluppo .
2. La Provincia è ripartizione territoriale della Repubblica e sede di decentramento dei servizi e degli uffici della Regione.
3. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. La Provincia esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le competenze stabilite dalla Costituzione, dalle leggi, dallo Statuto e con le modalità attuative proposte dai regolamenti.
Articolo 2 (Territorio - Sede)
1. La Provincia ha come capoluogo la città di Fermo, ove ha la sua sede legale.
2. Il territorio della Provincia di Fermo confina con i territori delle province di Ascoli Piceno, Macerata e con il Mare Adriatico.
3. La Provincia, attraverso una adeguata politica di decentramento amministrativo favorisce l'unitarietà del territorio.
4. La Provincia assicura la continuazione dell'attività dell'attuale Circondario di Amandola, quale ufficio decentrato e promuove ogni attività utile al riconoscimento ed alla valorizzazione del distretto calzaturiero/manifatturiero e del distretto dell'agro - alimentare, nel rispetto della disciplina regionale.
5. Gli organi di governo e di indirizzo politico-amministrativo della Provincia e le Commissioni formalmente istituite si riuniscono, di norma, presso la città di Fermo, salvo esigenze che ne consigliano la riunione in altra sede della circoscrizione provinciale.
Articolo 3 (Stemma e gonfalone)
1. La Provincia di Fermo ha, come segno distintivo, uno stemma ed un gonfalone stabiliti dal Consiglio Provinciale, riconosciuti ed ammessi con D.P.R., secondo le forme di legge. Nelle more dell'emanazione del D.P.R., la Provincia di Fermo utilizza lo stemma ed il gonfalone le cui caratteristiche sono quelle dell'Aquila su fondo giallo e una croce bianca e tre riquadri rossi.
2. L'utilizzo di essi è disciplinato da apposito regolamento.
3. Distintivo del Presidente della Provincia é una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
Articolo 4 (Albo Pretorio)
1.Nella residenza e nella sede circondariale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.
3. Il Segretario Generale della Provincia é responsabile della pubblicazione degli atti.
4. Fermo restando le forme di pubblicità previste dalla legge, i mezzi telematici di comunicazione costituiscono valido strumento per portare gli atti a conoscenza del pubblico.
Articolo 5 (Principi di azione)
1. La Provincia fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. La Provincia nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione:
a) promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura, valorizza la .differenza di sesso come espressione degli uomini e delle donne della comunità e rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della pari opportunità tra uomo e donna, assicurando la presenza di entrambi i sessi in tutte le commissioni consultive interne e di concorso della Provincia, salva motivata impossibilità;
b) tutela il lavoro in tutte le sue forme ed organizzazioni;
c) sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà all'informazione dei cittadini per una partecipazione consapevole;
d) promuove e garantisce il recupero, la tutela, la valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio, storiche, artistiche, culturali delle tradizioni locali, nonché lo sviluppo sostenibile, favorendo la certificazione di qualità di tutte le attività produttive sia degli enti che del territorio;
e) interviene per difendere il suolo ed il sottosuolo, per proteggere la flora e la fauna, per governare le acque superficiali e profonde, preservandole da inquinamenti chimici e batteriologici, per contenere le emissioni di gas tossici in atmosfera e per prevenire altre cause di inquinamento come quello acustico, elettromagnetico e luminoso;
f) valorizza i bacini idrografici della Provincia, ispirando la programmazione territoriale ai criteri di salvaguardia delle risorse e degli ambienti fluviali;
g) partecipa attivamente alla gestione del Parco Nazionale dei Sibillini, delle Riserve Naturali e delle aree protette e si attiva, inoltre, per istituirne di nuove in tutto il territorio provinciale. Promuove e coordina attività culturali, educative e turistiche per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, del risparmio energetico e dello sviluppo delle energie rinnovabili, in collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni di volontariato;
h) agisce perché siano assicurati a tutti i cittadini i servizi sociali ed organizza prioritariamente i servizi sanitari, promuovendo la razionalizzazione delle strutture nel territorio ed il miglioramento degli standards delle prestazioni;
i) favorisce lo sviluppo del turismo, dell'industria, della pesca marittima e dell'artigianato;
l) favorisce la crescita del settore agricolo ed in particolare di quello giovanile, incentiva la riconversione biologica delle colture creando un nuovo patto tra imprenditori agricoli, commercianti e consumatori. Promuove il mantenimento delle tipicità, intese come radici culturali del territorio fermano, per farne un veicolo turistico con la creazione di marchi a denominazione di origine controllata. Riconosce nella proprietà e nelle imprese individuali ed associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali della agricoltura nel proprio territorio;
m) concorre alla limitazione dell'uso degli organismi geneticamente modificati tranne che per fini sperimentali e di ricerca;
n) promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione;
o) promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori;
p) opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree interne ed assume iniziative per le zone montane e la Comunità Montana;
q) incentiva la gestione associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
r) riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva, dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;
s) favorisce la cooperazione, i rapporti economici e culturali dei cittadini e delle associazioni della Provincia, con i cittadini delle Province e Regioni limitrofe, nonché di Stati esteri;
t) promuove una cultura di pace e di integrazione razziale e favorisce il dialogo tra culture diverse per l'integrazione sociale dei soggetti provenienti dai paesi extracomunitari, che dimorino nel territorio italiano nel rispetto della normativa vigente;
u) favorisce l'associazionismo in genere e particolarmente quello giovanile, riconoscendo adeguatamente il ruolo delle organizzazioni sindacali quali soggetti sociali costituzionalmente tutelati;
v) riconosce il valore storico della Resistenza e valorizza le iniziative concernenti la riproposizione storica di tale periodo;
z) opera per assicurare a tutti i cittadini disabili l'effettivo diritto al pieno affermarsi della loro personalità e per rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del paese. Opera altresì per agevolare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
aa) riconosce il valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società;
bb) tutela la vita umana, la persona, la famiglia come valore e struttura fondamentale della società e promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità;
cc) tutela i diritti dell'infanzia e della adolescenza al fine di prevenire fenomeni di emarginazione, di sfruttamento del lavoro minorile e di comportamenti devianti;
dd) promuove iniziative atte a favorire l'applicazione di ogni norma finalizzata a rendere sicuri i luoghi di lavoro e prevenire, quindi, ogni tipo di incidente che possa nuocere alla salute ed all'incolumità dei lavoratori;
ee) agisce in modo da coniugare ed integrare le varie modalità di trasporto al fine di un miglioramento della vivibilità dei centri urbani e della mobilità dei cittadini, privilegiando - comunque - la componente debole della collettività e attivando un servizio di trasporto pubblico che garantisca l'accesso ai servizi sociali localizzati sul territorio;
ff) Nello spirito della carta Europea dell'autonomia locale ricerca e promuove forme di relazione e di collaborazione con le Comunità locali Europee per contribuire a sviluppare, nell'interesse della propria e delle altrui Comunità, l'idea di un'Europa unita e democratica, auspicando un ruolo costituente in senso federale da parte del Parlamento Europeo.
3. La Provincia partecipa come soggetto primario alla programmazione regionale e definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante programmi, piani, progetti generali e settoriali; essa assicura nella formazione e nell'attuazione dei medesimi la partecipazione degli enti locali, dei cittadini, delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali, politiche e del volontariato.
Articolo 6 (Statuto del contribuente)
1. La Provincia nell'esercizio della potestà tributaria e fiscale si attiene ai principi dettati dalla legge in materia di "statuto dei diritti del contribuente".
2. L'Amministrazione Provinciale in tale materia assume iniziative volte a garantire l'adempimento delle proprie obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti nelle forme meno costose e più agevoli.
3. I rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione Provinciale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
4. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
5. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento, si intende che l'Amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Non sono comminabili sanzioni per violazioni meramente formali.
TITOLO II° ORGANI DELLA PROVINCIA E LORO FUNZIONAMENTO
CAPO I° CONSIGLIO PROVINCIALE
Articolo 7 (Funzione, composizione, durata e scioglimento)
1. Il Consiglio Provinciale rappresenta l'intera comunità. Determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. A tal fine ai Capigruppo Consiliari è inviato, con cadenza almeno mensile, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta.
2. Il Consiglio é dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari la Provincia fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, con la previsione di strutture apposite per il funzionamento dello stesso Consiglio. Con il Regolamento di cui all'articolo 11 il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio Provinciale e dai Consiglieri.
4. Di norma le adunanze del Consiglio Provinciale hanno luogo presso la Sala consiliare sede della Provincia, salvo che venga diversamente disposto, in presenza di particolari esigenze, mediante decreto del Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia, l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo Consiliari. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche, salvo le eccezioni previste nel Regolamento.
Articolo 8 (Competenze)
1. Il Consiglio Provinciale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, anche tramite la consultazione ed il contributo delle forze sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Definisce gli indirizzi per le nomine e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso gli enti, aziende, istituzioni e società alle quali l'ente partecipa e provvede alla nomina degli stessi qualora di propria competenza, ispirandosi a criteri di valorizzazione del merito.
7. Al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente ed una migliore integrazione nella comunità provinciale dei cittadini stranieri residenti nel territorio, è istituita la figura del "Rappresentante degli Immigrati", riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio provinciale da almeno un anno con regolare permesso di soggiorno, il diritto di eleggere n.1 (uno) proprio rappresentante chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio con diritto di intervenire alle sedute del medesimo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, e con diritto di informazione preliminare circa le proposte di deliberazioni riguardanti gli argomenti di interesse della comunità degli immigrati. Per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio Provinciale al "Rappresentante degli Immigrati" è corrisposto un gettone di presenza nella misura indicata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione alla stregua di quanto avviene per gli Amministratori provinciali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per le attività connesse al mandato preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.
8. L'elezione dei "Rappresentanti degli Immigrati", il cui mandato termina con quello del Consiglio Provinciale, è disciplinata da apposito Regolamento.
9. Attuazione dello strumento del Piano di Azioni Positive, per una crescita democratica dell'Istituzione e degli organi ad essa collegati, nonché promozione di politiche di "parità" e "buone prassi".
Articolo 9 (Commissioni consiliari)
1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di un numero di cinque Commissioni di carattere permanente. La nomina dei componenti avviene su designazione dei Capigruppo, recepita con decreto del Presidente del Consiglio. Il regolamento ne disciplina le funzioni e la nomina del Presidente e del Vice Presidente.
2. La natura,la composizione, le materie di competenza e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento.
3. Le Commissioni consultano nelle forme stabilite dal regolamento le rappresentanze della società civile; possono avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di esperti. Le Commissioni possono consultare ed ascoltare i rappresentanti di enti, associazioni ed istituzioni il cui contributo sia ritenuto utile.
4. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni. La Commissione è composta da cinque consiglieri di cui tre di maggioranza e due di minoranza. La Commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti della Provincia e potestà di audizione del Presidente della Provincia, degli Assessori, dei Consiglieri, dei funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, procede alla nomina, a maggioranza dei membri, del suo Presidente. La Commissione è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio.
5. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le Commissioni consiliari.
Articolo 10 (Commissioni speciali e commissioni di controllo e garanzia)
1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni Consiliari speciali e commissioni di controllo e di garanzia.
2. La Presidenza delle Commissioni di controllo o di garanzia é attribuita alla minoranza consiliare.
3. Il Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali e delle commissioni di controllo e di garanzia.
Articolo 11 (Gruppi consiliari)
1. Tutti i Consiglieri Provinciali appartengono ad un gruppo consiliare. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Provinciale.
2. Il regolamento assicura ai gruppi consiliari, per l'assolvimento delle funzioni, la disponibilità dei locali, personale, servizi, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica degli stessi.
Articolo 12 (Prima seduta e Presidenza del Consiglio)
1. La prima seduta del Consiglio, è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione. In tale seduta si procede, in stretto ordine cronologico, all'esame della condizione degli eletti, ivi compreso il Presidente della Provincia, alla elezione del Presidente del Consiglio e dei Vicepresidenti, di cui al successivo terzo comma, al giuramento del Presidente della Provincia, alla comunicazione, da parte del Presidente stesso, dei componenti la Giunta Provinciale. Tale seduta deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Entro 120 giorni dalla seduta d'insediamento, il Consiglio Provinciale, esamina le linee programmatiche presentate dal Presidente della Provincia, con le modalità di cui al successivo articolo 16.
2. Qualora il Presidente della Provincia sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Il Consiglio Provinciale, subito dopo aver provveduto all'esame della condizione degli eletti, elegge con votazioni separate nel suo seno il Presidente del Consiglio e i due Vicepresidenti, di cui uno riservato alla minoranza, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.
4. L'elezione di ciascuno dei due Vice Presidenti avviene in unica votazione e con voto limitato ad una sola preferenza, risultando eletti Vice Presidenti i due Consiglieri, uno di Maggioranza ed uno di Minoranza che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.
5. Nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio provinciale provvede all'elezione dei due vice presidenti con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. Il Consigliere nominato Presidente del Consiglio non può ricoprire alcuna altra carica all'interno della Provincia e negli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dalla Provincia.
7. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti:
a) la rappresentanza del Consiglio all'interno della Provincia;
b) i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio e, in particolare:
aa) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia, l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
bb) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
cc) la proclamazione della volontà consiliare;
dd) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
ee) la firma degli atti del Consiglio, unitamente al Segretario Generale;
ff) la Presidenza della Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
gg) l'attivazione delle Commissioni Consiliari;
hh) la sovrintendenza al funzionamento dell'ufficio di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni, la cui dotazione di personale è quella prevista dall'organigramma vigente.
8. Il Presidente del Consiglio Provinciale é tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
9. Il Presidente del Consiglio Provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
10. Il Presidente del Consiglio può essere revocato, per gravi motivi inerenti alla conduzione dell'organo, su richiesta scritta, depositata almeno 10 giorni prima e sottoscritta dai componenti il Consiglio in numero non inferiore a dieci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
11. In caso di assenza del Presidente, e dei suoi Vice le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano.
Articolo 13 (Regolamento per il funzionamento del Consiglio)
1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, é disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede - in particolare - le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
2. Il Regolamento prevede tra l'altro:
a) la convocazione del Consiglio su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) la trasmissione ai Consiglieri dell'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima;
c) la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo pretorio, sul sito Internet della Provincia, nonché l'invio dello stesso alle redazioni della stampa locale e delle reti radio televisive locali contestualmente alla convocazione;
d) il deposito, almeno tre giorni prima di ciascuna seduta, con tutti i documenti necessari per essere esaminate, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno presso la segreteria generale o in un locale appositamente predisposto e comunicato ai consiglieri all'inizio della loro attività. Nei casi d'urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle 24 ore antecedenti a quella dell'adunanza;
e) previsione di trasmissioni radiofoniche, televisive e di altri eventuali mezzi di comunicazione di massa delle sedute del Consiglio provinciale onde facilitare la diffusione delle attività consiliari ed amministrative dell'Ente in tutto il territorio, per l'informazione ai cittadini.
f) le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno quindici giorni prima della data di discussione in Consiglio nel caso di bilancio preventivo e venti giorni per il Conto Consuntivo.
g) la necessità che l'esame e la deliberazione degli atti di seguito elencati, avvenga, anche in seconda convocazione, con la partecipazione del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute di prima convocazione:
aa) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali e lo statuto delle stesse;
bb) la partecipazione a società di capitali;
cc) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
dd) la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
ee) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari ed ogni operazione di finanza derivata;
ff) l'esame del referto per gravi irregolarità del Collegio dei Revisori dei Conti.
h) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni devono tenersi in forma segreta;
i) l'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio a:
aaa) Presidente della Provincia;
bbb)la Giunta Provinciale;
ccc) le Commissioni permanenti
ddd) al singolo consigliere;
l) le modalità della discussione d'urgenza in ordine al referto di grave irregolarità dei revisori dei conti;
m) l'obbligo dei Consiglieri eletti di costituirsi in gruppi e di designare per iscritto al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio. A tal fine è considerato Gruppo consiliare anche quello composto da un solo consigliere, ove lo stesso risulti l'unico eletto di un gruppo di candidati alla consultazione elettorale, ovvero il singolo Consigliere che aderisce e fa riferimento ad un Partito a livello nazionale. Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati, ai fini dell'esercizio delle facoltà conferite dagli articoli 125 e 127 del Testo unico delle autonomie locali, come appartenenti al gruppo misto, composto da almeno due consiglieri, il cui Presidente, in mancanza di designazione, è individuato nel Consigliere maggiore di età;
n) l'istituzione della conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente del Consiglio in ordine agli orari di convocazione del Consiglio ed alla risoluzione di incidenti procedimentali nei lavori del Consiglio stesso;
o) l'affidamento ad un funzionario, designato dal Segretario Generale all'insediamento del Consiglio, della verbalizzazione dei lavori che deve riguardare i punti principali della discussione nonché l'esito numerico delle votazioni. Il Segretario Generale vigila sulla corretta stesura delle verbalizzazioni che sottoscrive insieme al Presidente del Consiglio o a chi abbia presieduto in sua vece.
p) la partecipazione obbligatoria alle sedute consiliari del Segretario Generale, intesa quale capacità di intervento su tutti gli aspetti di legittimità dell'attività del consesso;
q) le norme per garantire il pieno esercizio del diritto all'informazione del Consigliere, in conciliazione con la esigenza di speditezza ed efficienza dell'attività gestionale;
r) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio;
s) le modalità per la presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri e le modalità delle relative risposte;
t) la disciplina della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la pubblicità e campagna elettorale;
u) le modalità relative al rilascio, da parte del Presidente del Consiglio, dell'autorizzazione al Consigliere a recarsi in missione in ragione del suo mandato.
Articolo 14 (Consiglieri Provinciali)
1. I Consiglieri Provinciali rappresentano la comunità provinciale.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
3. I Consiglieri Provinciali possono presentare interrogazioni, interpellanze, e mozioni e ordini del giorno. Il Regolamento del Consiglio Provinciale determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.
4. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli uffici della Provincia informazioni e copie di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.
5. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali dei Consiglieri Provinciali, sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo quanto disposto dalla legge.
6. I Consiglieri Provinciali percepiscono, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari regolarmente costituite. La misura del gettone di presenza è determinata con deliberazione del Consiglio Provinciale.
7. Il Presidente del Consiglio richiede al Consigliere che, senza giustificarsi, non intervenga a tre sedute consecutive, di motivare per iscritto, tali assenze, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni; in mancanza di risposta, il Consigliere decade dalla carica e nella prima seduta successiva il Consiglio provvede alla sua surrogazione.
CAPO II° GIUNTA PROVINCIALE
Articolo 15 (Composizione della Giunta)
1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da 6 (sei) Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio Provinciale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Provinciale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al terzo grado, fra loro e con il Presidente della Provincia.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Provinciale, con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle adunanze, senza diritto di voto e senza facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Alle adunanze del Consiglio Provinciale la Giunta é rappresentata, in caso di assenza del Presidente, dal Vice Presidente e in assenza di questi da un Assessore delegato. Il Vice Presidente, o l'Assessore delegato, che sostituisce il Presidente, nelle adunanze del Consiglio Provinciale non ha diritto di voto.
5. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.
Articolo 16 (Linee programmatiche)
1. Il Presidente della Provincia, entro centoventi giorni dalla prima seduta consiliare, deposita presso l'ufficio del Segretario Generale il documento programmatico relativo alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del mandato.
2. In una seduta consiliare, convocata entro i successivi trenta giorni, il Consiglio provinciale discute ed approva, con unica votazione le linee programmatiche.
3. Il documento contenente le linee programmatiche è trasmesso ai Consiglieri provinciali almeno dieci giorni prima della seduta consiliare nella quale il documento programmatico è posto in trattazione.
4. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo della attività della Provincia e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo da parte del Consiglio Provinciale.
5. Il Consiglio Provinciale verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e degli Assessori contestualmente all'approvazione del rendiconto annuale.
Articolo 17 (Funzionamento della Giunta)
1. La Giunta è convocata dal Presidente della Provincia, che la presiede; di norma, mediante avviso scritto comunicato almeno due giorni prima della seduta. Tale comunicazione può avvenire anche per via telefonica e/o telematica. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire fatta nella stessa giornata della seduta. La Giunta è da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Presidente, dal Segretario Generale o funzionario da lui delegato e contiene comunque l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate nel locale predisposto con l'attestazione del Segretario Generale di compiuta istruttoria.
3. Il Presidente è tenuto a convocare la Giunta in un termine non superiore a dieci giorni quando lo richiedano almeno tre Assessori, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Presidente.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale quello del Presidente o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.
6. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta nell'osservanza dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:
a) il Presidente;
b) gli Assessori;
c) il Segretario Generale;
d) il Direttore Generale (se nominato);
e) il Direttore di Area (se nominato);
f) i Dirigenti.
7. La capacità propositiva del Segretario Generale è limitata all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.
8. La capacità propositiva del Dirigente è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alla sua responsabilità gestionale.
9. Il Segretario Generale prende parte all'attività della Giunta con potere di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.
10. Le sedute non sono pubbliche.
11. I Dirigenti devono, su richiesta del Presidente della Provincia, degli Assessori o del Segretario Generale, assistere alle sedute di Giunta o possono, altresì, su propria specifica richiesta essere ammessi alle stesse sedute al fine di fornire elementi valutativi.
12. Il verbale dell'adunanza è redatto da uno o più funzionari designati dal Segretario Generale all'insediamento della Giunta.
13. Il Segretario Generale vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Presidente o da chi abbia presieduto in sua vece.
Articolo 18 (Competenze della Giunta)
1. La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia per l'attuazione delle linee programmatiche ed é responsabile collegialmente di fronte al Consiglio.
2. La Giunta esercita le proprie competenze in modo collegiale. L'attività della Giunta è promossa e coordinata dal Presidente della Provincia.
3. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali della Provincia approvati dal Consiglio.
4. Gli Assessori forniscono ai dirigenti della Provincia le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti, da sottoporre all'esame degli organi di governo.
5. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, su richiesta motivata, l'obbligo di assistere alle sedute delle Commissioni Consiliari e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.
6. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Presidente della Provincia, del Segretario Generale o dei Dirigenti di Settore.
CAPO III° PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Articolo 19 (Competenze del Presidente della Provincia)
1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'Amministrazione Provinciale e sovrintende all'andamento generale dell'ente. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico - amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Ha la rappresentanza legale della Provincia ad ogni effetto di legge.
2. Il Presidente provvede a:
a) convocare e presiedere la Giunta distribuendo gli argomenti fra gli Assessori perché relazionino in coerenza con le deleghe rilasciate;
b) fissare gli argomenti nell'ordine del giorno dell'adunanza della Giunta;
c) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
d) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale, al Direttore di Area e ai Dirigenti, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità; l'efficienza e l'efficacia degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi provinciali, il Presidente attiva i procedimenti previsti;
e) rappresentare la Provincia nell'assemblea dei Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato scelto fra gli Assessori, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione, da rispettare anche nel caso di revoca della delega, deve essere contestuale alla nomina di nuovo delegato, qualora il Presidente non intenda provvedere di persona all'incombenza.
f) revocare e sostituire uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
g) vigilare sull'espletamento del servizio di Polizia Provinciale, nel rispetto delle leggi vigenti;
h) nominare e revocare il Segretario Generale della Provincia, sentita la Giunta Provinciale;
i) nominare e revocare il Direttore Generale, sentita la Giunta Provinciale;
l) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, con proprio decreto, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Dispone i trasferimenti interni dei Dirigenti mediante decreto motivato nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro della dirigenza;
m) verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite ed agli obiettivi e programmi dell'Ente;
n) vietare l'accesso agli atti dell'Amministrazione Provinciale quando ravvisa gli estremi della loro riservatezza nell'interesse dell'Ente;
o) rappresentare la Provincia nei giudizi di qualunque natura a seguito della decisione della Giunta di costituzione in giudizio o di promozione delle liti, fatte salve le specifiche competenze attribuite nelle controversie tributarie e in quelle in materia di impiego.
3. Le dimissioni comunque presentate dal Presidente della Provincia al Consiglio Provinciale diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le funzioni vengono svolte dal primo Assessore disponibile a partire dal più anziano d'età.
6. Qualora il Vice Presidente sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Presidente provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.
Articolo 20 (Delegazioni del Presidente)
1. Il Presidente della Provincia ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento da comunicare ai capigruppo consiliari, l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza, in tutto o in parte, a singoli Assessori con riferimento a gruppi di materie e con delega a firmare altresì gli atti discrezionali esterni.
2. Le materie oggetto della delegazione presidenziale sono individuate di norma per interi settori omogenei seguendo la loro attribuzione ai responsabili dei servizi, facendo in modo che non si realizzino pluralità di sovrintendenze delegate sullo stesso responsabile.
3. Nel rilascio delle deleghe e nel loro esercizio è da tener presente il principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita esclusivamente ai Dirigenti.
4. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate ai capigruppo consiliari nonché al Prefetto.
CAPO IV° DELLE ADUNANZE
Articolo 21 (Contrasto di interessi)
1. Quando si deliberi su questioni nelle quali i membri degli organi collegiali di governo o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio, gli stessi membri hanno l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.
2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.
Articolo 22 (Conflitto di interessi nei pareri)
1. Il Segretario Generale, i Dirigenti e i Funzionari responsabili di unità organizzative si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso la Provincia, le sue istituzioni e le sue aziende o quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva di altro provvedimento, o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.
3. Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce i Dirigenti e Funzionari responsabili di unità organizzative e, per il Segretario Generale, dal Vice Segretario.
Articolo 23 (Sedute del Consiglio)
1. Il Regolamento del Consiglio Provinciale disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in prima convocazione è pari alla metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
Articolo 24 (Seduta di seconda convocazione del Consiglio)
1. La seduta di seconda convocazione, per la cui validità in ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, è soltanto quella che succede, al massimo entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per sopravvenuta mancanza del numero legale dei presenti.
2. Acquisiscono il carattere di seconda convocazione gli argomenti già iscritti all'Ordine del Giorno della seduta di prima convocazione dichiarata deserta o disciolta; eventuali nuovi argomenti aggiunti acquisiscono il carattere di prima convocazione.
3. Gli argomenti non deliberati entro il termine di cui al primo comma divengono oggetto, tutti, delle successive sedute in prima convocazione.
Articolo 25 (Sostituzione del Segretario Generale)
1. Nel caso in cui il Segretario Generale sia obbligato ad astenersi, o in caso di assenza o impedimento, è sostituito da chi ne ha la funzione.
2. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario è incompatibile o, in caso d'impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.
3. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.
Articolo 26 (Disciplina delle adunanze)
1. Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello Statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.
2. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dalla sala delle adunanze chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.
Articolo 27 (Delle votazioni)
1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano o negli altri modi stabiliti dal regolamento.
2. Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o dallo Statuto o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.
4. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto.
TITOLO III° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - IL DIFENSORE CIVICO
CAPO I° PARTECIPAZIONE POPOLARE
Articolo 28 (Partecipazione)
1. I cittadini, i partiti politici, gli enti locali, i sindacati, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le altre formazioni ed organizzazioni sociali e del volontariato concorrono alla determinazione delle scelte amministrative della Provincia.
2. A questo scopo la Provincia garantisce la più larga divulgazione circa la propria attività, anche nel momento della formazione degli atti, al fine di assicurare un rapporto di trasparenza con la comunità provinciale e di ottenere eventuali osservazioni e proposte.
3. La Provincia può effettuare anche sondaggi e ricerche presso la popolazione.
Articolo 29 (Partecipazione dei cittadini)
1. Per consentire la partecipazione dei cittadini e stranieri residenti, la Provincia istituisce consulte, conferenze periodiche, forum che comprendano enti, associazioni di categoria, del volontariato, ordini professionali e gruppi maggiormente rappresentativi in ambito Provinciale per le materie di competenza della Provincia.
2. Il funzionamento e la composizione verranno disciplinati da apposito regolamento.
3. Gli organismi di partecipazione istituiti e le forze sociali dovranno essere comunque sentiti prima dell'approvazione del bilancio.
4. In qualsiasi sede giudiziaria il cittadino può far valere le azioni e i ricorsi spettanti alla Provincia, la quale può costituirsi in giudizio aderendo al ricorso promosso.
5. Parimenti, le associazioni ambientalistiche possono proporre le azioni risarcitorie che spettano alla Provincia in materia di danno ambientale. L'eventuale risarcimento é liquidato a favore della Provincia sostituita che lo impiega a tutela dell'ambiente.
Articolo 30 (Assemblea dei Sindaci)
1. L'assemblea generale dei Sindaci è l'organo consultivo permanente della Provincia sugli indirizzi generali e di programma dell'amministrazione e sulle iniziative di collaborazione tra Comuni e Provincia stessa.
2. L'assemblea generale è convocata, su apposito ordine del giorno, dal Presidente della Provincia o da un suo Assessore delegato.
3. L' assemblea possono votare esclusivamente mozioni di proposta al Consiglio o alla Giunta Provinciale, sempre con la relativa indicazione di copertura della spesa.
4. Il diritto di voto è riservato ai Sindaci o loro delegati. I Consiglieri Provinciali possono assistere all'assemblea generale.
5. All'assemblea dei Sindaci si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Consiglio Provinciale.
Articolo 31 (Valorizzazione delle Associazioni)
1. La Giunta Provinciale, previo parere della commissione preposta, valuterà l'esistenza dei requisiti previsti dall'apposito regolamento e la natura del sostegno che l'Amministrazione Provinciale vorrà disporre.
CAPO II° INFORMAZIONE
Articolo 32 (Ufficio per l'informazione)
1. La Provincia cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
d) ai regolamenti;
e) al funzionamento dei servizi e degli uffici
2. La Provincia istituisce l'ufficio per l'informazione ai cittadini.
3. La Provincia assicura l'informazione ai cittadini anche attraverso strumenti informatici e telematici.
Articolo 33 (Diritto di informazione per le Organizzazioni Sindacali)
1. Le organizzazioni sindacali esistenti con proprie strutture nel territorio della Provincia hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.
2. L'informazione si esplica con l'invio dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Provinciale.
Articolo 34 (Forum dei Servizi)
1. La Giunta, con la partecipazione dei Consiglieri provinciali, indìce annualmente un Forum dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio Provinciale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute, al fine di contribuire alla valutazione dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
2 Delle risultanze della conferenza si terrà conto nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione per l'anno successivo.
Articolo 35 (Partecipazione al procedimento amministrativo)
1. Nel procedimento relativo all'adozione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge sul procedimento amministrativo.
2. Nel caso di procedimenti che investano interessi diffusi, l'avvio degli stessi è pubblicizzato attraverso l'inoltro ai Comuni di apposita comunicazione per l'affissione all'albo pretorio, ove la comunicazione stessa rimarrà in pubblicazione per giorni quindici.
Articolo 36 (Diritto di istanza e di reclamo)
1. I cittadini residenti singoli o associati, le consulte, le forme associative hanno facoltà di rivolgere al Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi individuali e/o collettivi o per lamentare disfunzioni ed irregolarità.
2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto di risposta entro il termine massimo di trenta giorni da parte del Presidente della Provincia, o del Presidente del Consiglio provinciale, o del Segretario Generale, o del Direttore Generale, del Direttore di Area o del Dirigente a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
Articolo 37 (Petizione)
1. La petizione é una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia proposta in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione Provinciale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse provinciale o riguardanti area vasta per esporre esigenze di natura collettiva.
2. I cittadini possono rivolgere petizioni al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale e al Consiglio Provinciale nelle forme e con le modalità previste dal "Regolamento dei referendum e delle forme di partecipazione".
3. Se la petizione é sottoscritta da almeno tremila persone l'organo competente nella materia deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell'organo competente deve essere portato a conoscenza ai primi tre firmatari della petizione e pubblicato all'albo pretorio della Provincia e, per estratto, sui quotidiani a diffusione locale.
Articolo 38 (Iniziativa popolare)
1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Provinciale presentando una proposta di deliberazione che rechi non meno di duemilacinquecento sottoscrizioni autenticate raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. La proposta contiene l'indicazione degli eventuali costi della sua approvazione e della relativa copertura finanziaria.
3. E' compito del Presidente della Provincia curare che la proposta di deliberazione popolare venga munita, prima della presentazione al Consiglio nel termine di cui al comma 4, dei pareri previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. La proposta è messa all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla presentazione, previa verifica della regolarità delle sottoscrizioni.
5. Il provvedimento finale é pubblicato all'albo pretorio ed é comunicato ai tre firmatari della proposta.
Articolo 39 (Referendum consultivo)
1. E' previsto referendum consultivo, su decisione del Consiglio Provinciale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti, o su richiesta del dieci per cento dei cittadini elettori del Consiglio Provinciale in carica.
2. E' ammesso anche il referendum parziale su richiesta dei due terzi dei Consiglieri Provinciali o di almeno i due terzi dei Comuni interessati all'oggetto della consultazione referendaria.
3. Il regolamento disciplina i tempi e i modi dei referendum, i quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione della commissione dei garanti composta da non più di 5 membri, competente all'espletamento di tutta la procedura referendaria.
4. I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità.
5. Sulla ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione dei garanti entro trenta giorni dalla loro presentazione.
6. Sono escluse dal referendum consultivo le seguenti materie:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e servizi;
b) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi e di partecipazione;
e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
f) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
g) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Provincia ovvero da esso dipendenti o controllati.
7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti.
8. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
9. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Provinciale é tenuta a trasmettere al Consiglio Provinciale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum. L'eventuale reiezione dell'esito del referendum consultivo deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in seconda votazione, da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
CAPO III° DIFENSORE CIVICO
Articolo 40 (Difensore Civico)
1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico secondo le modalità previste da apposito regolamento. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Provinciale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini e degli enti locali.
2. All'ufficio del Difensore Civico deve essere eletta persona che per esperienza acquisita presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio e che abbia un'età superiore a 45 anni.
Articolo 41 (Modalità dell'elezione)
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
2. Dopo la seconda votazione, se non si è raggiunta la maggioranza prevista, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, da tenersi in una seduta successiva.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
4. Il Difensore Civico dura in carica per un periodo massimo di cinque anni con possibilità di rielezione immediata per una sola volta, e può essere revocato dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche durante periodi di vacanza o di scioglimento del Consiglio Provinciale e rimane in carica fino all'elezione del successore.
6. Qualora il Difensore Civico presenti le dimissioni, le stesse sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto.
Articolo 42 (Incompatibilità)
1. Non sono compatibili con l'Ufficio di Difensore Civico:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i candidati in una qualsiasi consultazione elettorale dell'ultimo quinquennio e i Consiglieri dimessi o decaduti nel medesimo periodo;
b) i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale o dei Comuni della Provincia di Fermo o chi presti, comunque, la propria opera a favore dell'Amministrazione Provinciale;
c) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica;
d) coloro che hanno incarichi direttivi o esecutivi in partiti o organizzazioni sindacali.
2. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni funzione pubblica, con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia.
3. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio secondo le norme previste nel regolamento.
4. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Ad esso spettano l'indennità di funzione nella misura determinata dal relativo Regolamento.
5. La Provincia mette a disposizione delle attività del Difensore Civico un ufficio con adeguato personale e mezzi.
6. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Presidente della Provincia con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
Articolo 43 (Compiti del Difensore Civico)
1. Il Difensore Civico svolge indagini sull'operato degli uffici dell'Amministrazione Provinciale, degli enti, istituzioni, aziende e società da essa dipendenti o di cui fa parte, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione. Gli amministratori della Provincia e degli enti sottoposti alla sua vigilanza nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.
2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi della Provincia. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ed è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
3. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui ai precedenti commi.
4. Provvede al controllo di legittimità delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio provinciale nei casi e con le modalità previste dalla legge.
5. Se nel corso dello svolgimento di tale attività, il Difensore Civico rileva che pratiche simili di altri soggetti si trovano in identica posizione, opera anche per queste ultime.
6. In ogni caso segnala agli organi statutari della Provincia la irregolarità e le disfunzioni riscontrate.
7. Presenta al Consiglio Provinciale una relazione annuale entro il 31 gennaio, ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Presidente, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici provinciali.
TITOLO IV° GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI
CAPO I° COLLABORAZIONE FRA ENTI
Articolo 44 (Cooperazione con i Comuni)
1. La Provincia attua le disposizioni della legge regionale che indicano i principi della cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. La Provincia ed i Comuni concorrono congiuntamente alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La Provincia con la collaborazione dei Comuni e sulla base dei programmi da essa predisposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere la Provincia, d'intesa con i Comuni, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.
Articolo 45 (Convenzioni)
1. Nell'ambito della propria autonomia e delle finalità di promozione e sostegno dello sviluppo, sociale e civile della comunità locale, la Provincia sviluppa rapporti con altre Province, con i Comuni, con la Regione, con altri enti pubblici e privati anche attraverso convenzioni.
2. La Provincia in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, può partecipare alla promozione, alla organizzazione ed alla fornitura di servizi che interessano lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale della propria comunità.
3. La Provincia collabora con lo Stato, con l'Unione Europea, con la Regione e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e le qualità dei servizi resi alla popolazione.
Articolo 46 (Accordi di programma)
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia, di uno o più Comuni, della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Provincia, su parere conforme del Consiglio Provinciale, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti alla Provincia, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti predetti, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro utile adempimento.
2. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito Internet della Provincia ed all'albo pretorio degli enti interessati.
CAPO II° SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Articolo 47 (Servizi Pubblici Locali)
1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità, direttamente o in collaborazione con altri enti o privati, nelle forme previste dalla legge.
2. Il consiglio provinciale sceglie la forma di gestione del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge e in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio.
3. La Provincia può gestire in economia taluni servizi di modeste dimensioni.
4. La Provincia può altresì procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.
5. E' norma generale che il rappresentante della Provincia negli organi di governo di altri enti pubblici o privati, riferisca annualmente al Consiglio Provinciale sull'attività svolta dall'ente e sui programmi futuri. Il presidente della Provincia e i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio in sede di rendiconto della gestione sul finanziamento e sul costo dei servizi pubblici, nonché sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini.
Articolo 48 (Istituzione dei Servizi sociali, culturali ed educativi)
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Provinciale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali della Provincia, dotati di sola autonomia gestionale, secondo la normativa vigente (T.U.E.L.).
2 Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero, non superiore a tre, dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito, con l'atto istitutivo, dal Consiglio Provinciale.
3. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato dal Presidente della Provincia in seguito a pubblico concorso oppure fra i Dirigenti della Provincia.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il Consiglio Provinciale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Articolo 49 (Aziende Speciali)
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Provinciale può costituire una o più Aziende Speciali.
2. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina e revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale scegliendo i membri al di fuori dei componenti della Giunta e del Consiglio, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Provinciale e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, assicurando la presenza di entrambi i sessi.
3. I revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dalla Giunta Provinciale.
Articolo 50 (Società di capitali)
1. La Provincia per la gestione dei servizi pubblici locali può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente o minoritario capitale pubblico locale o di società a responsabilità limitata, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
TITOLO V° ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA
Articolo 51 (Ordinamento finanziario e contabile)
1. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
2. La Provincia ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Alla Provincia spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, e su quelli ad essa trasferiti o delegati con legge dello Stato o della Regione.
4. La Provincia ha un proprio demanio e patrimonio.
5. I Dirigenti apicali, ciascuno per l'area o settore di competenza, curano la tenuta di un esatto inventario di beni demaniali e patrimoniali della Provincia, presupposto necessario per la corretta tenuta della contabilità economica e finanziaria. Essi sono personalmente responsabili delle variazioni patrimoniali, della conservazione dei beni, dei titoli ad essi riferentisi. Il Dirigente del Settore Economico Finanziario cura il riepilogo dei beni demaniali e patrimoniali.
6. I beni demaniali della Provincia possono essere dati in uso con pagamento del canone il cui ammontare é determinato dall'organo competente. I beni patrimoniali della Provincia non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni istituzionali sono, di regola, dati in locazione.
7. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni, da riscossione di crediti sopravvenuti debbono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose e /o nel miglioramento del patrimonio.
Articolo 52 (Bilancio e programmazione finanziaria)
1. Il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, é di competenza, secondo le norme di legge, ed è redatto per programmi, servizi ed interventi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del responsabile della sua attuazione e dei tempi massimi di attuazione.
2. Fermo restando il principio della competenza finanziaria di natura giuridica, la rilevazione contabile si ispira ai criteri di natura economica.
3. La rilevazione contabile dei costi prevede:
a) la sistematica raccolta dei dati imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della spesa, articolata per uffici, servizi e programmi;
b) alla elaborazione di specifici indicatori;
4. La Giunta provinciale individua i centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.
5. Al rendiconto annuale è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
6. La Provincia delibera nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, della veridicità e della pubblicità.
7. Il rendiconto annuale è deliberato dal Consiglio provinciale entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 53 (Attività contrattuale)
1. I rapporti giuridico - patrimoniali della Provincia, anche se derivanti da concessione, sono disciplinati da contratti scritti in forma pubblica amministrativa previa determinazione a contrattare emessa dal Dirigente competente nella quale debbono essere indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente.
2. Ai fini della scelta del contraente l'attività contrattuale della Provincia deve essere preceduta, da procedimento ad evidenza pubblica che privilegia la pubblicità, la concorrenzialità e la parità di condizioni fra gli aspiranti all'affidamento dei lavori e delle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso.
3. Annualmente la Giunta provinciale, contestualmente all'approvazione del rendiconto, riferisce al Consiglio provinciale sull'attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente, fornendo una analisi completa degli appalti effettuati ed indicando, per ciascuno di essi, tutti gli elementi comunicati all'Osservatorio di vigilanza. Il Consiglio prende atto ovvero formula rilievi di competenza.
4. Il Consiglio Provinciale approva distinti regolamenti di contabilità, di alienazione del patrimonio, dei contratti.
5. La Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Articolo 54 (Revisione economico-finanziaria)
1. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia; possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi provinciali; possono essere chiamati ad intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. La presenza di almeno un Revisore è comunque obbligatoria quando gli organi discutono i bilanci ed i conti consuntivi.
2. Il Collegio dei Revisori secondo le disposizioni del regolamento di contabilità:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa;
c) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, nella quale saranno altresì espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d) esercita la revisione della contabilità economica.
3. Il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di indirizzo si avvale, secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, della collaborazione del Collegio dei Revisori per consulenza contabile e finanziaria su piani e programmi che richiedono impegno economico, nonché per analisi generali sul governo dell'ente.
4. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Provinciale.
5. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni della Provincia, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuibili a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione.
Articolo 55 (Controllo interno)
1. Per la verifica, in costanza di tempo, dei fatti gestionali sono istituiti i seguenti strumenti di controllo interno, a supporto degli organi di governo e del Direttore Generale, se nominato:
a) controllo strategico;
b) controllo di gestione;
c). controllo della regolarità amministrativa;
d). nucleo di valutazione;
2. Il controllo strategico si attua annualmente in sede di approvazione del rendiconto, comparando la relazione illustrativa prevista all'articolo 52 del presente statuto, con l'attuazione del programma di mandato previsto da precedente articolo 16.
3. Il controllo di gestione é finalizzato ad esaminare, per ciascun servizio, la gestione economicamente corretta delle risorse disponibili e di quelle impiegate, nonché a verificare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La struttura preposta al controllo di gestione é nominata dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale, a cui riferisce i risultati dell'azione.
4. il controllo della regolarità amministrativa, ispirato al principio di autotutela dell'Amministrazione è finalizzato al rispetto delle procedure.
5. Il nucleo di valutazione é preposto alla misurazione dei risultati di gestione dei dirigenti, comparandoli con le risorse finanziarie assegnate, con quelle umane a disposizione e con gli obiettivi prefissati annualmente dagli organi di governo. Riferisce agli organi di governo sul conseguimento degli obiettivi da parte dei Dirigenti per le conseguenti determinazioni. Per la nomina a componente del nucleo di valutazione é richiesta un'alta specializzazione professionale appositamente documentata.
6. L'impianto dei controlli interni, la loro costituzione e il loro funzionamento sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Articolo 56 (Servizio di Tesoreria)
1. La Provincia ha il servizio di tesoreria finalizzato:
a) alla riscossione di tutte le entrate provinciali versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) al pagamento delle spese ordinate con appositi mandati nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle disponibilità di cassa.
2. Il servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 385/93, mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità. Il servizio é regolato da apposita convenzione.
TITOLO VI° ORDINAMENTO FUNZIONALE
Articolo 57 (Organizzazione funzionale)
1. L'organizzazione della Provincia si articola in Servizi, concepiti quali aggregazioni di unità organizzative omogenee.
2. I Servizi possono essere aggregati in Aree di coordinamento determinate dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale.
3. E' possibile l'istituzione di Servizi autonomi collocati al di fuori di ogni Area.
4. Alla direzione dei Servizi è preposto personale con qualifica dirigenziale.
5. L'incarico di coordinamento dell'Area è affidato dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale, a personale con qualifica dirigenziale per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile di anno in anno. In caso di attribuzione a dirigenti responsabili di Servizi di attività, il coordinamento di Area si cumula con tale funzione e comporta l'assegnazione di un trattamento economico aggiuntivo.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.
Articolo 58 (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)
1. La Provincia disciplina, con apposito regolamento, l'organizzazione della struttura funzionale al fine di assolvere le proprie funzioni attraverso l'adozione di un'attività amministrativa efficiente ed efficace, informata a principi di economicità, speditezza, trasparenza ed imparzialità.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si ispira, tra l'altro, ai seguenti principi:
a) articolazione flessibile della organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere ed in funzione del programma di governo;
b) revisione periodica della dotazione complessiva del personale secondo le vigenti disposizioni;
c) diversificazione degli incarichi dirigenziali e mobilità negli stessi ove consentito dai requisiti di professionalità e di esperienza;
d) valutazione periodica dei risultati di gestione;
e) potere - dovere dei dirigenti di gestire le risorse, anche umane, assegnate al Servizio di propria competenza;
f) potere - dovere del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale di operare la mobilità del personale assegnato ai singoli servizi, sentiti i dirigenti di Servizio interessati.
3. E' istituita la Conferenza dei Coordinatori di Area per ricercare e definire attività di pianificazione, programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi Servizi, nonché per lo svolgimento di funzioni propositive e consultive in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi di interesse generale dell'ente. Per la trattazione di problemi la Conferenza dei Coordinatori può essere allargata alla partecipazione dei Dirigenti di Servizio. E', altresì, istituita la Conferenza dei Dirigenti di Servizio.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina attribuzioni, ambito d'intervento ed organizzazione funzionale di entrambe le Conferenze, nonché i rapporti delle stesse con gli organi istituzionali e gestionali dell'ente.
Articolo 59 (Materie del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)
1. Il regolamento di sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le seguenti materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) servizi, uffici e modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva.
Articolo 60 (Qualifica dirigenziale unica)
1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica ai sensi dell'articolo15 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'Amministrazione Provinciale individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici titoli di studio e della eventuale relativa abilitazione professionale.
Articolo 61 (Principi per il conferimento di incarichi dirigenziali)
1. Per la direzione di unità organizzative, i relativi incarichi sono conferiti dal Presidente della Provincia ai dirigenti in base ai seguenti requisiti:
a) requisiti professionali adeguati alla funzione da svolgere;
b) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con la funzione da svolgere;
c). risultati conseguiti ed accertati in sede di valutazione, nello svolgimento di attività gestionali, rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire.
Articolo 62 (Costituzione di rapporti dirigenziali o di elevato contenuto specialistico a tempo determinato)
1. La Provincia può provvedere alla copertura dei posti vacanti di qualifica dirigenziale o di elevata e/o particolare specializzazione, con contratto a tempo determinato.
2. Alla instaurazione di rapporti di cui al comma 1 si può procedere, oltre che con modalità di selezione ad evidenza pubblica, mediante costituzione diretta disposta a seguito di apposito provvedimento del Presidente della Provincia adottato, sentita la Giunta Provinciale, previo accertamento del possesso degli specifici requisiti culturali e professionali indicati nello stesso provvedimento di assunzione.
3. La durata contrattuale, che non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia, è determinata dal provvedimento presidenziale di conferimento dell'incarico in relazione agli obiettivi perseguiti.
4. I rapporti a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere costituiti anche per la copertura di posti di qualifica dirigenziale o di elevata specializzazione non previsti nella dotazione organica dell'Ente nel rispetto dei limiti di legge.
5. Il Presidente della Provincia, sulla base delle scelte programmatiche del Consiglio, può ricorrere per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
6. I provvedimenti di incarico devono indicare, oltre al curriculum dell'incaricato, l'oggetto della prestazione, le modalità di assolvimento, l'ammontare del compenso, la durata.
Articolo 63 (Direzione politica e dirigenza)
1. Al Presidente della Provincia ed alla Giunta, nel quadro dell'ordinamento vigente e secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto, compete la determinazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l'emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.
2. Il Presidente della Provincia, con la collaborazione, l'ausilio e l'apporto propositivo della Giunta, del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, dei Dirigenti definisce periodicamente, e comunque entro i termini prescritti, gli obiettivi ed i programmi gestionali anche attraverso l'adozione del piano esecutivo di gestione.
Articolo 64 (Responsabilità dei dirigenti e verifica dei risultati)
1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente ed efficace assolvimento delle attività cui sono preposti, con particolare riguardo alla complessiva organizzazione delle risorse umane e strumentali, all'impiego dei mezzi affidati, all'attuazione dei piani annuali di azione, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi dell'amministrazione.
Articolo 65 (Segretario Generale)
1. Il Segretario Generale della Provincia é nominato dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente, ed é scelto tra gli iscritti nell'apposito Albo nazionale.
2. Titolare della funzione di sovrintendenza e coordinamento della struttura operativa della quale costituisce momento di sintesi e di raccordo attraverso il Presidente, svolge attivamente compiti di collaborazione anche propositiva e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi della Provincia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Per quanto riguarda la nomina, lo stato giuridico, il trattamento economico, la conferma e la revoca del Segretario Generale della Provincia si applicano le disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e quelle del presente statuto.
Articolo 66 (Funzioni del Segretario Generale della Provincia)
1. Il Segretario Generale della Provincia é responsabile:
a) della tenuta e conservazione degli atti del Consiglio e della Giunta provinciale, dei decreti del Presidente e delle determinazioni dei Dirigenti;
b) del regolare svolgimento delle procedure conseguenti alla adozione degli atti deliberativi degli organi collegiali della Provincia.
2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale e ne cura, con l'assistenza di un funzionario da egli nominato, la verbalizzazione e ne sottoscrive i verbali insieme a chi ha presieduto le riunioni.
3. Riferisce al Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente, su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.
4. Può rogare nell'esclusivo interesse della Provincia tutti i contratti nei quali l'Ente é parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente stesso.
5. Riceve le dimissioni del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
Articolo 67 (Vice Segretario Generale della Provincia)
1. La Provincia ha un Vicesegretario Generale, nominato dal Presidente della Provincia fra i dirigenti di servizio, che svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale nei casi di sua assenza o impedimento senza necessità di alcun ulteriore provvedimento; coadiuva il Segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Vicesegretario Generale può prendere parte, quale collaboratore del Segretario Generale, alle sedute del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale senza capacità di intervento se non in posizione vicaria.
Articolo 68 (Direttore Generale)
1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della struttura provinciale, il Presidente - previa deliberazione della Giunta provinciale - può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente della Provincia che lo ha conferito. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore generale previa deliberazione della Giunta nel caso in cui egli non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
3. Il Direttore Generale, sentiti i Dirigenti e tenute presenti le direttive e gli indirizzi ricevuti dal Presidente della provincia, predispone di concerto con i Dirigenti una proposta di Piano esecutivo di gestione annuale contenente il piano dettagliato degli obiettivi.
4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della Provincia secondo le direttive impartite dal Presidente, da cui dipende funzionalmente. In particolare sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti coordinandone l'attività: a tal fine essi rispondono al Direttore Generale, ad eccezione del Segretario Generale.
5. Il Presidente della Provincia con l'atto di nomina del Direttore Generale ne specifica le funzioni, il trattamento economico e i rapporti con il Segretario Generale.
Articolo 69 (Polizia Provinciale)
1. La Provincia, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, assicura l'osservanza delle normative in vigore attraverso il servizio di Polizia Provinciale.
2. La materia è disciplinata da apposito regolamento.
TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 70 (Revisione dello Statuto Provinciale)
1. L'iniziativa della revisione dello Statuto Provinciale appartiene a ciascun Consigliere Provinciale e alla Giunta.
2. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il Consiglio Provinciale, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello Statuto a forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.
3. Le modificazioni soppressive, sostitutive, aggiuntive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Provinciale con la procedura di cui all'articolo 6, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
5. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
Articolo 71
(norma transitoria)
1. L'art. 12 comma 4 non è applicabile alla prima elezione del Presidente del Consiglio Provinciale avvenuta il 12 luglio 2009.