Pubblichiamo la proposta di Deliberazione del Presidente della Provincia di Fermo Fabrizio Cesetti per gli adempimenti (ipotesi di riordino) previsti dall’art. 17 comma 3° D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, presentata al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche.

 

Oggetto: “Ipotesi di riordino delle Province di cui all’art. 17 D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012”.

 

Proposta di Deliberazione del Presidente della Provincia di Fermo Fabrizio Cesetti per gli adempimenti (ipotesi di riordino) previsti dall’art. 17 comma 3° D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELLA REGIONE MARCHE

 

  1. In via preliminare

 

VISTO l’art. 17 D.L. 6/7/2012 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, così come convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20-24/07/2012, adottata ai sensi dell’art. 17, comma 2°, D.L. 95/2012, con la quale è stato previsto il riordino delle Province sulla base dei seguenti requisiti minimi: a) dimensione territoriale non inferiore a 2.500 Kmq.; b) popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 48-2012, adottata nella seduta del 25/07/2012 - il cui contenuto deve intendersi riportato e trascritto quale parte integrante del presente atto - con la quale si chiede “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 7, Legge Regionale 10/4/2007 n. 4, che il Presidente della Giunta Regionale delle Marche promuova la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione, previa sospensiva all’esecuzione, dell’illegittimità costituzionale dell’art. 17 D.L. 95/2012 per violazione degli artt. 5, 114, 133 e 76 della Costituzione”;

VISTO l’art. 5 Legge 30/12/1989 n. 439 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985”;

VISTO l’art. 21 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Revisione delle circoscrizioni provinciali”;

VISTA la Legge Regionale 16/1/1995 n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche” e l’incidenza della stessa sul D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, che rende quanto mai auspicabile - come già evidenziato nella seduta del 21/09/2012 - che la Regione Marche ricorra alla Corte Costituzionale anche per difendere il contenuto di una sua propria legge. Sul punto, ad ulteriore sostegno di quanto già argomentato nella citata seduta del 21/09/2012, si allega nota del Prof. Avv. Piero Alberto Capotosti del 29/9/2012;

LETTE, RICHIAMATE e CONDIVISE le censure di incostituzionalità e di legittimità di eminenti studiosi, tra i quali il Prof. Avv. Piero Alberto Capotosti, Presidente Emerito della Corte Costituzionale ed Emerito di Diritto pubblico nella Università “La Sapienza” di Roma, ed il Prof. Pietro Ciarlo, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di Cagliari (già trasmesse);

RICHIAMATE e considerate valide ed attuali le motivazioni poste a base dei ricorsi promossi presso la Corte Costituzionale nei confronti dell’art. 23 del cosiddetto Decreto “Salva Italia”, attesa anche la richiesta in tal senso al Presidente della Giunta Regionale delle Marche rimasta priva di esito;

RIBADITO che il previsto riordino, oltre a non costituire alcun risparmio per la spesa pubblica, non si giustifica nella Regione Marche in quanto mette a rischio un assetto istituzionale ed un sistema produttivo che hanno beneficiato dei vantaggi dell’articolazione del territorio regionale nelle attuali cinque circoscrizioni provinciali che, pertanto, devono essere mantenute:

  1. REITERA

la richiesta alla Giunta Regionale di proporre, ex art. 127 comma 2° della Costituzione, ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria, previa sospensiva all’esecuzione, di illegittimità costituzionale della Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6/7/2012 n. 95) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/8/2012 ed in particolare dell’art. 17 per violazione degli artt. 5, 114, 133 e 77 della Costituzione, nonché per l’evidente lesione delle prerogative e competenze regionali di cui alla L.R. n. 10/1995.

Tale richiesta ravvisata anche la necessità di mantenere nella Regione Marche le cinque circoscrizioni provinciali quali ambiti territoriali ottimali di governo di area vasta.

  1. ECCEPISCE

che l’ipotesi di riordino, ex art. 17 comma 3° D.L. 95/2012, così come convertito in Legge n. 135/2012, la cui approvazione è demandata al CAL Regionale, non può in alcun modo intendersi quale atto sostitutivo e/o equipollente alla iniziativa dei Comuni ex art. 133 della Costituzione e costituisce una illegittima sottrazione delle competenze che la Costituzione stessa attribuisce ai Comuni.

 

  1. Nel merito,

ed in ordine alle incombenze ex art. 17, comma 3°, D.L. 95/2012, così come convertito in Legge n. 135/2012, e fermi i rilievi di incostituzionalità più volte denunziati e dedotti, nonché le eccezioni sub 1b):

VISTO che l’art. 17 comma 2° D.L. 95/2012 demanda al Consiglio dei Ministri la determinazione del riordino delle Province sulla base dei requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente di ciascuna provincia;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20/7/2012 “Determinazione dei criteri per il riordino delle Province, a norma dell’art. 17, comma 2, del decreto-legge 6/7/2012 n. 95” (G.U. n. 171 del 24/7/2012);

VISTO che il suindicato art. 17, comma 3° ultima parte, dispone testualmente “Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma”;

VISTA la nota 3/8/2012 con la quale “Il Dipartimento delle Riforme Istituzionali in riferimento alle disposizioni in materia di riordino delle Province e loro funzioni precisa quanto segue: con riferimento alle Province che non possiedono i requisiti minimi specificamente indicati nella deliberazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 20 luglio - dimensione territoriale non inferiore ai 2500 chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a 350 mila abitanti - i CAL e le Regioni possono senz’altro dare seguito ad eventuali iniziative comunali già formalizzate alla data del 24 luglio 2012 volte a modificare le circoscrizioni provinciali. Tuttavia resta fermo che tali iniziative non hanno l’effetto di far ottenere ne perdere alle suddette province i requisiti minimi di dimensione territoriale e demografica prescritti dalla suddetta deliberazione”;

VISTO il volume “Le Province: istruzioni per l’uso” divulgato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi;

RITENUTO, pertanto, che nella Regione Marche la Provincia di Pesaro-Urbino non è oggetto di riordino essendo in possesso di entrambi i requisiti minimi di cui all’art. 1 lett. a) e b) della Deliberazione del C.d.M. 20-24/7/2012, mentre la Provincia di Ancona è fatta salva ex art. 17, comma 2°, D.L. 95/2012 trovandosi nel suo territorio il Comune Capoluogo di Regione;

RITENUTO, invece, che le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata sono oggetto di riordino per l’insussistenza dei requisiti minimi ex art. 1 lett. a) e b) della Deliberazione del C.d.M. 20-24/7/2012;

CONSIDERATO che sulla base delle disposizioni normative più volte richiamate, le suindicate Province devono necessariamente “unirsi” in un’unica Provincia non essendo ipotizzabile nessun’altra alternativa per soddisfare i requisiti minimi;

CONSIDERATO, quindi, che il “riordino” nella Regione Marche non potrà prescindere dalla previsione di n° 3 Province, ovvero n° 2 Province all’esito di un “accorpamento” delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino consentito invece dalla legge che considera inderogabili i soli “requisiti minimi”;

RITENUTO che ogni altra “ipotesi di riordino” risulterebbe in contrasto con disposizioni di legge che non lasciano spazio ad inammissibili interpretazioni, anche all’esito dei “chiarimenti” in più sedi forniti dal Governo;

CONSAPEVOLE delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Regionale delle Marche rese nella seduta del CAL del 21/09/2012 ed in particolare dell’affermazione che sarebbero state dichiarate inammissibili ipotesi e/o proposte contra-legem;

CONSAPEVOLE, altresì, che l’eventuale approvazione di una “ipotesi di riordino” contra-legem esporrebbe la deliberazione ad una sicura impugnativa (la cui possibilità viene affermata anche nel parere del Prof. Capotosti) con conseguente probabile annullamento quanto meno per “violazione di legge” e possibile conseguente responsabilità degli stessi componenti del CAL.

Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni,

DELIBERA ED APPROVA

la seguente ipotesi di riordino:

“nell’ambito della Regione Marche, oltre alla Provincia di Ancona ed alla Provincia di Pesaro-Urbino, è istituita la ‘Provincia del Piceno’ la cui circoscrizione territoriale è costituita dai Comuni già facenti parte delle Province di Ascoli Piceno, della Provincia di Fermo e della Provincia di Macerata”, con l’indicazione che tutti gli Uffici verranno dislocati equamente in tutto il territorio della nuova Provincia in modo da garantire in ugual misura i servizi essenziali a tutti i cittadini.

TRASMETTE

il suindicato atto alla Regione Marche, e per essa al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, auspicandone l’integrale accoglimento da parte della stessa Regione Marche all’atto di approvazione della “proposta di riordino”.

Nel contempo,

INVITA

il Consiglio Regionale delle Marche ad attenersi, comunque, al più rigoroso rispetto della legge nell’adottare la “proposta di riordino” da trasmettere al Governo, così come peraltro previsto dall’art. 17, comma 3° ultima parte, D.L. 95/2012 come convertito in Legge n. 135/2012.

Fermo, li 30/09/2012

Il Presidente della Provincia di Fermo

Fabrizio Cesetti